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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo VIII - Della celebrazione del matrimonio

Capo IV - Della registrazione relativa agli atti di matrimonio

Art. 68 - Comunicazioni

1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.

2. Se il matrimonio è stato celebrato per delegazione, l'avviso è dato dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio da quello delegato.

3. Uguale avviso deve essere dato:

a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto;

b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio.

4. L'ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.

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