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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo IX - Delle registrazioni degli atti di morte

Art. 78 - Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere

1. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto.

2. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale.

3. La relativa azione è promossa dal procuratore della Repubblica.

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