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D.P.R. 06.11.2000, n. 347

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione. (G.U. 27.11.2000, n. 277)

Art. 8 - Ruolo del personale e dotazione organica

1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione è rideterminata, nei limiti della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1996, a norma dell'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come segue:

a) relativamente al personale dirigenziale da preporre ai dipartimenti, la dotazione organica è determinata nel numero di 2 unità;

b) relativamente al personale dirigenziale da preporre agli uffici di livello dirigenziale generale, la dotazione organica è rideterminata nel numero di 28 unità;

c) relativamente al restante personale con qualifica dirigenziale, la dotazione organica è ridotta, complessivamente, a 767 unità;

d) relativamente alle unità di personale non dirigenziale, la dotazione organica è rideterminata secondo le allegate tabelle A e B.

2. Alla realizzazione dei procedimenti di cui all'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede anche con le risorse derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo.

3. La dotazione organica di cui al presente articolo è ridotta in relazione ai trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e con le procedure ivi previste.

4. L'attuazione del presente regolamento non può comunque comportare aggravi di spesa.

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