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D.P.R. 21.11.2000, n. 415

Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20.07.1999, n. 258. (G.U. 18.01.2001, n. 14)

Art. 9 - Reclutamento

1. Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad eccezione del direttore si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo concrete modalità di accesso e procedure individuate dal consiglio di amministrazione, in applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza, come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

2. Ai fini di cui al co. 1 sono valutati i titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, all'area tecnologica, informatica e telematica, documentaria, della elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca anche a livello internazionale e della gestione di programmi della Unione europea. Sono altresì valutate le esperienze di ricerche effettuate nell'ambito dei progetti coerenti con l'attività dell'Istituto a carattere nazionale e internazionale.

3. La commissione giudicatrice del concorso, composta da quattro membri esterni all'Istituto, dotati delle necessarie competenze amministrative o scientifiche, e presieduta da un professore universitario qualora il concorso riguardi il personale di ricerca, da un magistrato amministrativo designato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per le qualifiche per le quali è richiesto come titolo d'accesso la laurea, da un funzionario con qualifica dirigenziale negli altri casi, è nominata dal consiglio di amministrazione.

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