Legge 21.11.2000, n. 342
Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)
Allegato 1 - (articolo 61, comma 5) - Tabella 2- bis (Art. 6, comma 22- bis)
Tariffa 1 | Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate | L. 50.000 |
Tariffa 2 | Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate | L. 150.000 |
Tariffa 3 | Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate | L. 500.000 |
Tariffa 4 | Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore | L. 1.100.000 |
Tariffa 5 | Per trattori stradali: | |
a) a 2 assi | L. 1.100.000 | |
b) a 3 assi | L. 1.550.000 |
Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.
I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.
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