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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Allegato 1 - (articolo 61, comma 5) - Tabella 2- bis (Art. 6, comma 22- bis)

Tariffa 1 Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate L. 50.000
Tariffa 2 Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate L. 150.000
Tariffa 3 Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate L. 500.000
Tariffa 4 Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore L. 1.100.000
Tariffa 5 Per trattori stradali:
a) a 2 assi L. 1.100.000
b) a 3 assi L. 1.550.000

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

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