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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Sezione I - Disposizioni in materia di redditi di impresa

Art. 3 - Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente la disciplina dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo.";

b) nel comma 9, lettera a) , ultimo periodo, le parole: "utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo".

c) nel comma 9, lettera a) , le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8";

d) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

" 11- bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto è attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore

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