Legge 21.11.2000, n. 342
Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Sezione I - Disposizioni in materia di redditi di impresa
1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
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