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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Sezione I - Disposizioni in materia di redditi di impresa

Art. 9 - Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2- bis . Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI. [I soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), partecipano al finanziamento dell'attività del CONAI]". 1

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Comma così modificato dall'art. 264, comma 1, lettera m), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

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