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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Sezione II - Rivalutazione dei beni delle imprese

Art. 10 - Ambito di applicazione della rivalutazione

1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a ) e b ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. 2

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Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 25, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dal comma 1-quinquies dell'art. 2, D.L. 3 agosto 2004, n. 220.

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