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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Sezione IV - Disposizioni fiscali concernenti gli enti territoriali

Art. 27 - Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante disposizioni in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'interno".

2. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, versano l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, entro quindici giorni dalla medesima data.

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