IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Sezione IV - Disposizioni fiscali concernenti gli enti territoriali

Art. 28 - Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c) , della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, è sostituito dal seguente:

" 3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato articolo 47, comma 2, l'esecutività della suddetta deliberazione è differita alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalità per la pubblicazione. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

2. Per l'anno 2000 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale di cui

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.