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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Sezione V - Disposizioni modificative e comunque concernenti il testo unico delle imposte sui redditi

Art. 31 - Spese di assistenza specifica

1. Nell'articolo 13- bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c) , secondo periodo, dopo le parole: "dalle spese mediche" sono inserite le seguenti: "e di assistenza specifica".

2. Nell'articolo 13- bis , comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo di imposta 2000.

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