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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Sezione V - Disposizioni modificative e comunque concernenti il testo unico delle imposte sui redditi

Art. 32 - Disposizioni in materia di spese veterinarie

1. Nell'articolo 13- bis , comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

" c -bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2000.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, stimate in 5 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui alla lettera c- bis) del comma 1 dell'articolo 13- bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente arti

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