Legge 21.11.2000, n. 342
Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Sezione V - Disposizioni modificative e comunque concernenti il testo unico delle imposte sui redditi
1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di applicabilità dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.
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