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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo II - Disposizioni in materia di iva e altre imposte indirette

Sezione I - Norme in materia di IVA

Art. 41 - Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, in materia di detrazione, al comma 3, concernente i casi nei quali non trova applicazione l'indetraibilità dell'imposta, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

" e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori";

b) nell'articolo 68, in materia di importazioni non soggette all'imposta, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

" c -bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori";

c) nell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, il decimo comma è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire";

d) nell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

"I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati dagli obbligh

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