Legge 21.11.2000, n. 342
Capo II - Disposizioni in materia di iva e altre imposte indirette
Sezione I - Norme in materia di IVA
1. Il dodicesimo comma dell'articolo 74, recante disposizioni relative a particolari settori, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita all'asta, è abrogato.
2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:
"Art. 40- bis. - (Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta). - 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per
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