Legge 21.11.2000, n. 342
Capo II - Disposizioni in materia di iva e altre imposte indirette
Sezione II - Norme in materia di altre imposte indirette
1. Al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile";
b) all'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: "che comporti l'esigibilità dell'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4,".
2. Per i furti e le irregolarità nella circolazione dell'alcole nonchè dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al
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