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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo II - Disposizioni in materia di iva e altre imposte indirette

Sezione II - Norme in materia di altre imposte indirette

Art. 60 - Disposizioni in materia di fonti di energia

1. All'articolo 8, comma 10, lettera f) , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "zone climatiche E ed F" sono inserite le seguenti: "ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica".

2. Nell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera l) è abrogata;

b) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e- bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001.

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