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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo II - Disposizioni in materia di iva e altre imposte indirette

Sezione II - Norme in materia di altre imposte indirette

Art. 61 - Disposizioni in materia di autotrasporto

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

" 22 -bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2- bis allegata alla presente legge.

22- ter. Le tasse di cui al comma 22- bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse.

22- quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2 -bis allegata alla presente legge".

2. I versamenti di cui al comma 22- bis dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dal comma 1 del presente articolo, relativi a periodi già scaduti nell'anno 2000 ma non ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per il pagamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti d

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