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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo III - Disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contenzioso tributario, di immobili pubblici e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria

Art. 72 - Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, codici di attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.

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