Legge 21.11.2000, n. 342
Capo III - Disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contenzioso tributario, di immobili pubblici e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524.
2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, e dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, acquistano carattere di definitività mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d'aggio e indennità annuale liquidate alla Società esattorie vacanti spa.
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