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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo III - Disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contenzioso tributario, di immobili pubblici e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria

Art. 75 - Rimborsi automatizzati

1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresì determinate le modalità di esecuzione di tali rimborsi.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

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