Legge 21.11.2000, n. 342
Capo III - Disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contenzioso tributario, di immobili pubblici e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria
1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.
2. L'ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
3. Le cessioni di cui al comma 1:
a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile;
b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.
4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale.
5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di boll
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.