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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo III - Disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contenzioso tributario, di immobili pubblici e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 80 - Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile 21

[1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per la riscossione, sono stabiliti, per i crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile che non costituiscono pena o comunque sanzione pecuniaria, gli importi fino alla concorrenza dei quali non si fa luogo ai versamenti diretti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allorché l'importo da versare costituisce il residuo di un importo originariamente più elevato.]

21

Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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