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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo III - Disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contenzioso tributario, di immobili pubblici e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria

Art. 82 - Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli

1. Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli e i tributi connessi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, pendenti alla data del 30 novembre 2001, possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il 30 giugno 2002 di una somma pari al 60 per cento del valore della lite. 22

2. I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni amministrative né di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il 30 giugno 2002 di una somma corrispondente all'imposta sugli spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 per cento. I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002. 23

3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite si intende qualsiasi controversia avente ad oggetto l'accertamento del tributo o l'irrogazione di sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli;

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