Legge 21.11.2000, n. 342
Capo III - Disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contenzioso tributario, di immobili pubblici e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria
1. Al primo periodo del comma 207 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: "nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva", sono inserite le seguenti: "ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima,".
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