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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo III - Disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contenzioso tributario, di immobili pubblici e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria

Art. 89 - Trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero delle finanze

1. Al comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza".

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