Legge 21.11.2000, n. 342
Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)
Capo IV - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.
2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.