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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo IV - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

Art. 91 - Soggetto obbligato ed esenzioni

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.

2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

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