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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo IV - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

Art. 92 - Determinazione e versamento dell'imposta

1. L'imposta di cui all'articolo 90 è determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.

2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

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