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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo IV - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

Art. 95 - Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 è compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.

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