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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo V - Norme finali

Art. 96 - Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile

[1. Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrer

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