Legge 24.11.2000, n. 340
Capo III - Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni
1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.
4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:
" 4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b) , entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali".
5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:
" 6. Per la predisposizione de
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