Legge 24.11.2000, n. 340
Capo III - Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni
1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princìpi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.
2. Al fine di garantire, nell'ambito del programma di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.
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