Legge 24.11.2000, n. 340
Capo III - Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni
1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," è inserito il seguente:
"Art. 4- bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano".
2. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
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