Legge 24.11.2000, n. 340
Capo III - Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.
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