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Legge 24.11.2000, n. 340

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (G.U. 24.11.2000, n. 275)

Capo III - Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 30 - Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società

1. Il comma quarto dell'articolo 2501- bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese".

2. Nel comma primo dell'articolo 2502- bis del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501- bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese".

3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile è sostituito dal seguente:

"La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501- bis , il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca".

4. Nel comma secondo dell'articolo 2503- bis del codice civile le parole: "della pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del progetto di fusione".

5. II comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile è abrogato.

6. L'articolo 2504- sexies del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2504- sexies. (Effetti della iscr

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