Legge 24.11.2000, n. 340
Capo III - Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 10
2-bis. Fino al 30 giugno 2003
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.