Legge 24.11.2000, n. 340
Capo III - Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni
1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450- bis del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: "e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe". L'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole: "l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società" sono sostituite dalla seguente: "autenticata".
2. L'articolo 2330- bis del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343- bis del codice civile sono soppresse le parole: "del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole "dai due commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma precedente". Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma primo dell'articolo 2436
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