Legge 24.11.2000, n. 340
Capo III - Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni
1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
" d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico;";
b) nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente:
" § 3- bis . Annotazione dei contratti preliminari e dei contratti sottoposti a condizione.
Art. 60- bis. - 1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare può ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645- bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.
2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645- bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.
Art. 60- ter. - 1. Per gli effetti di cui all'articolo 2645- bis, comma 2, del codice civ
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