Legge 24.11.2000, n. 340
Capo III - Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni
1. Alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.
2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attività di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.
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