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Circolare MPI 10.10.2000, n. 172

Indennizzo di cui alla Legge 210/1992. Non computabilità nel reddito ai fini dei trattamenti di famiglia.

Da parte di alcune Sedi periferiche è stato posto quesito circa la computabilità nel reddito, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, dell'indennizzo da parte dello Stato, istituito dalla legge 25.2.1992, n. 210, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Al riguardo si chiarisce che il Ministero della Sanità ha stabilito la natura risarcitoria di tale indennizzo che, quindi, come precisato dal Ministero delle Finanze, non è soggetto ad alcuna ritenuta né assistenziale né fiscale. Pertanto in considerazione del carattere risarcitorio attribuito all'indennizzo in oggetto, le somme corrisposte a tale titolo non costituiscono reddito ai fini dell'applicazione delle normative che regolano la corresponsione dei trattamenti di famiglia. Tali somme non devono quindi essere computate tra i redditi del beneficiario ai fini del superamento o meno dei limiti di reddito individuale mensile per la determinazione della vivenza a carico (artt. 6 e 7 del T.U. delle norme sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30.5.1955, n. 797 e successive modificazioni), né concorrono alla formazione del reddito familiare annuo da considerare nell'applicazione delle norme che disciplinano l'erogazione degli assegni familiari e dell'assegno per il nucleo familiare (art. 23 della L. 28.2.86, n. 41 e art. 2 della L. 13.5.88, n. 153).

 

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