Circolare INPS 06.09.2000, n. 152
Art. 12 della legge 8.3.2000, n. 53: "Flessibilità dell'astensione obbligatoria". Circolare ministeriale n. 43 del 7.7.2000.
Con circolare n. 109 del 6.6.2000 sono state impartite le prime istruzioni applicative dell'art. 12 della legge n. 53 del 8.3.2000, che, al comma 1, prevede la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, ferma restando la durata complessiva dell'astensione obbligatoria.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la circolare n. 43 del 7.7.2000, che si trasmette in allegato, ha fornito precisazioni in merito ai presupposti necessari per poter esercitare la facoltà di opzione per l'astensione obbligatoria flessibile senza dover attendere la emanazione, prevista dal 2° comma dell'art. 12, del decreto interministeriale contenente l'elenco dei lavori per i quali tale facoltà è preclusa.
Nel ribadire, quindi, l'immediata applicazione del 1° comma dell'art. 12, si invitano codeste Sedi a tenere conto anche delle indicazioni fornite dal Ministero in merito alla individuazione dei presupposti necessari (v. lettere a), b), c), d), e) della circolare ministeriale).
Con l'occasione si precisa che la non obbligatorietà, in azienda, della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro (c.d. medico competente) va dichiarata dall'azienda stessa. La norma in questione, prevedendo la facoltà di astenersi "a partire" dal mese precedente la data presunta del parto, ha quindi individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del parto; è evidente perciò che il periodo di "flessibilità" dell'astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese. Il periodo di flessibilità, quand'anche questa sia stata già accordata ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 53/2000, può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su istanza della lavoratrice, o implicitamente, per fatti
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