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Circolare MPI 25.09.2000, n. 217

Legge n. 124, art. 8 - Trasferimento dagli Enti Locali allo Stato del personale A..T.A. in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Liquidazione del trattamento di quiescenza provvisorio al personale che cesserà dal servizio entro il 31.8.2001.

Giunge notizia che, tra il personale ATA transitato dagli Enti Locali allo Stato ai sensi della legge indicata in oggetto, vi sono dipendenti che, mantenuti in servizio oltre il limite di età in forza di delibere degli Enti di provenienza, devono essere collocati in quiescenza nel corso dell'a.s. 2000/2001. Al riguardo, si ritiene utile precisare che anche a costoro, al fine di non creare disparità di trattamento con il personale cessato dal servizio nel corso dell'a.s. precedente, dovrà essere consentito di optare tra il collocamento a riposo alla data prevista dal provvedimento dell'Ente di provenienza e la permanenza in servizio fino al termine dell'attuale anno scolastico.

 

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