Direttiva PCM 27.09.2000
Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato. (G.U. 30.10.2000, n. 254)
I. Oggetto e finalità.
1.1. La presente direttiva, al fine di garantire una efficace attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni dello Stato, nonché una coordinata attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in modo da assicurare il perseguimento degli obiettivi di trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, definisce i principi e le modalità cui si attengono le amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'art. 11 della citata legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'elaborazione del programma annuale relativo alle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo.
1.2. Ai principi ed alle modalità della presente direttiva, con gli opportuni adeguamenti in funzione delle risorse disponibili e delle particolari esigenze riferibili a ciascuna amministrazione, si uniformano gli enti strumentali dei Ministeri e le amministrazioni autonome dello Stato.
II. Programma annuale delle iniziative di comunicazione.
2.1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi del citato art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, elabora le indicazioni metodologiche, al fine del perseguimento della massima efficacia del messaggio di comunicazione, delle quali tengono conto le amministrazioni dello Stato per la predisposizione del programma annuale delle iniziative di comunicazione. Tali indicazioni sono comunicate entro il 30 aprile di ogni anno alle amministrazioni medesime.
2.2. Le amministrazioni dello Stato nell'ambito dei propri specifici obiettivi individuano le iniziative di comunicazione in coerenza con il programma di Governo e con le decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri.
2.3. Nel predetto programma annuale sono indicate altresì l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per far fronte alle iniziative di comunicazione e, tra queste, quelle ritenute prioritarie;
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