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D.P.C.M. 12.09.2000

Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrativi in materia di istruzione scolastica, di cui agli artt. 138 e 139 del D.lgs. 31.3.1998, n. 112. (G.U. 30.12.2000, n. 303 - S.O.)

Art. 7 - Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, co. 1 e 3, con la decorrenza stabilita all'art. 6, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, per quanto concerne le regioni, e in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per quanto concerne gli enti locali.

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, da trasferire alle province e ai comuni sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per quanto concerne gli enti locali.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono assegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno sulla base del riparto operato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare nel rispetto del principio di contestualità del trasferimento delle risorse per regioni ed enti locali.

4. Le risorse finanziarie relative al personale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono determinate con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto personale.

5. Ai fini dell'attribuzione alle regioni, alle province ed ai comuni delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione sono ridotti di pari importo.

6. Considerato quanto previsto dall'art.6, comma 1, in sede di attribuzione delle risorse finanziarie alle regioni, province e comuni, si terrà conto dei

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