D.P.R. 08.09.2000, n. 324
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica bandisce, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e relativamente agli enti pubblici non economici, i concorsi di cui alla lettera b) del medesimo comma.
2. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, applicando le disposizioni del presente regolamento.
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