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D.P.R. 08.09.2000, n. 324

Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. (G.U. 07.11.2000, n. 260)

Art. 4 - Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, salvo nel caso di concorsi indetti da enti pubblici non economici, i quali vi provvedono direttamente, e sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.

2. Per i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il presidente è scelto fra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i magistrati del Consiglio di Stato o avvocati dello Stato, nonché tra i professori di prima l'ascia di università statali o equiparate, anche collocati a riposo.

3. Gli altri due o più componenti sono scelti fra dirigenti dello Stato e di enti pubblici non economici, professori di ruolo di università statali o equiparate, anche straniere, nonché esperti nelle materie di esame oggetto dei concorsi.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C.

5. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica.

6. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente.

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