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D.P.R. 08.09.2000, n. 324

Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. (G.U. 07.11.2000, n. 260)

Art. 7 - Prove preselettive

1. In entrambe le procedure concorsuali di cui agli articoli 5 e 6, nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie previste dal bando di concorso, ivi compresa la lingua straniera prescelta dal candidato, nonché del possesso delle capacità attitudinali, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, può affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici e privati. Le prove preselettive possono essere gestite con l'ausilio di società specializzate.

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