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D.P.R. 08.09.2000, n. 324

Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. (G.U. 07.11.2000, n. 260)

Art. 9 - Ciclo di attività formative

1. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare cicli di attività formative organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. I cicli comprendono un periodo di attività didattica e un periodo di applicazione pratica.

2. I cicli formativi si svolgono secondo il programma predisposto per ciascuno di essi dalla Scuola in relazione alle due distinte procedure concorsuali previste dagli articoli 5 e 6 e tenendo conto, anche ai fini della durata complessiva e della loro articolazione, delle specifiche metodologie formative di volta in volta previste in relazione ai fabbisogni professionali da soddisfare, e di eventuali periodi di integrazione tra i diversi cicli formativi.

3. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5, il ciclo formativo ha una durata massima non superiore a 12 mesi e si deve articolare in un periodo di attività didattica non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al trenta per cento dell'intera durata.

4. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 6 il ciclo formativo ha una durata massima non superiore a 18 mesi e si deve articolare in un periodo di attività didattica non inferiore al trenta per cento dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata.

5. I periodi dedicati alla didattica e all'applicazione sono distribuiti nell'arco temporale del ciclo formativo secondo il programma stabilito dalla Scuola.

6. I periodi di applicazione possono svolgersi presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o priv

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