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D.P.R. 21.09.2000, n. 313

Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 258. (G.U. 31.10.2000, n. 255)

Art. 10 - Personale comandato o collocato fuori ruolo

1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'articolo 8, può avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.

2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti, non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.

3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni è dettata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione di carattere generale.

4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto.

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