D.P.R. 21.09.2000, n. 313
1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'articolo 8, può avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti, non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni è dettata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione di carattere generale.
4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto.
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